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Il contesto: la riforma dell'art. 34-bis del D.Lgs. 231/2007
L’art. 34-bis del D.Lgs. 231/2007, introdotto con il D.L. 145/2023 e successivamente oggetto di ulteriori interventi normativi, attribuisce agli organismi di autoregolamentazione — per il notariato, il Consiglio Nazionale del Notariato — il compito di istituire una banca dati centralizzata in cui confluiscono i documenti, i dati e le informazioni raccolti dai professionisti ai fini antiriciclaggio: copie autentiche degli atti, documenti di identità, mezzi di pagamento, questionari sottoscritti dalle parti e valutazioni del rischio effettuate dal notaio.
Sul piano sanzionatorio, la norma prevede l’applicazione della misura minima salvo che si tratti di violazioni gravi, dolose o sistematiche. L’accesso alla banca dati è riservato a Guardia di Finanza (Nucleo Speciale di Polizia Valutaria), Ministero dell’Economia e delle Finanze e UIF, per le rispettive finalità istituzionali. È in questo quadro che si inseriscono i quesiti che seguono, i quali traggono origine dal dibattito che nei giorni scorsi ha attraversato la categoria, anche attraverso i canali social.
Su questi temi Federnotizie aveva già interpellato il Consiglio Nazionale del Notariato nel gennaio 2024, senza ricevere riscontro. Abbiamo rinnovato la richiesta di confronto e ringraziamo il Vice Presidente, Carmelo Di Marco, per aver accolto l’invito.
Il comma 12 dell’art. 34-bis prevede la sanzione minima solo per l’omessa segnalazione di operazioni sospette — non per l’adeguata verifica né per la conservazione, cioè proprio gli obblighi su cui la banca dati incide — ed è subordinato a condizioni indeterminate (tra cui che la violazione non sia grave, dolosa o ripetuta, e che siano rispettati tutti gli obblighi di alimentazione). È corretto affermare che quindi la previsione della sanzione ridotta riguarda soltanto le violazioni dell’obbligo di SOS, mentre non modifica le sanzioni per adeguata verifica e conservazione (di cui agli artt. 56 e 57)? Se è così, che vantaggio ne trae davvero la categoria? E perché non si è colta l’occasione, offerta dalla direttiva UE 2024/1640 (art. 55), di prevedere per le infrazioni minori misure amministrative alternative, tra cui il semplice richiamo, invece della sanzione pecuniaria?
Il nuovo art. 34bis determina un indubbio miglioramento rispetto al quadro precedente.
Cominciamo dalle violazioni dell’obbligo di segnalazione di operazione sospetta: l’art. 58 del Decreto 231/2007 prevede per le violazioni “gravi” una sanzione pecuniaria compresa tra 30.000 e 300.000 euro senza distinguere tra violazioni gravi “dolose” e “colpose”. In base al comma 12 del nuovo art. 34bis, una violazione grave degli obblighi di segnalazione, se dovuta a colpa e non a dolo, determina la sanzione di 3.000 euro prevista dal comma 1 dell’art. 58 (cioè la stessa sanzione prevista per le violazioni “lievi”).
Se pensiamo che la maggior parte dei decreti sanzionatori riguarda casi di omessa SOS, e che la condotta omissiva del notaio è praticamente sempre dovuta a colpa e non a dolo, il miglioramento appare evidente.
Con riferimento all’ipotesi – certamente residuale – di omissione grave e dolosa, non avrebbe giustificazione alcuna previsione migliorativa.
E’ vero che il comma 12 non determina testualmente miglioramenti del quadro sanzionatorio con riferimento alle violazioni “ripetute o sistematiche” degli obblighi di segnalazione, né con riferimento alle violazioni degli obblighi di adeguata verifica e conservazione, ma in merito a tutte queste fattispecie, il nuovo art. 34bis offre alla categoria strumenti di prevenzione che, se usati bene, potrebbero rivelarsi molto efficaci.
Il comma 9 prevede che il CNN emani regole tecniche (che, in quanto tali, hanno valore di norma secondaria in base all’art. 11 del Decreto 231) che garantiranno la qualità dei c.d. flussi di riscontro, in modo che il notaio sia supportato nella valutazione della fattispecie e, quindi, nel decidere se inviare o meno una SOS.
Il comma 10, poi, impone al CNN di emanare “linee guida” che avranno la medesima funzione di supporto a beneficio dei notai nell’adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.
La novità è che queste future “linee guida” saranno accompagnate anch’esse dal parere preventivo del Comitato di Sicurezza Finanziaria, fino ad oggi previsto solo per le “regole tecniche”. Pertanto, le “linee guida” non avranno più la valenza di semplici istruzioni operative interne, ma acquisiranno una vincolatività che potrà essere fatta valere anche in sede ispettiva. Ciò significherà che in sede di controlli, il notaio che dimostri di essersi attenuto alle linee guida non incorrerà in rilievi ispettivi e, quindi, nell’irrogazione di sanzioni.
Si può concludere che l’osservanza da parte del notaio tanto delle regole tecniche quanto delle linee guida gli permetterà di prevenire le violazioni rispetto alle quali il comma 12 non prevede testualmente una riduzione delle sanzioni. L’impegno del CNN è quindi quello di redigere le regole tecniche e le linee guida nel modo più chiaro ed efficace possibile.
L’ultima considerazione riguarda la “occasione offerta dalla Direttiva UE 2024/1640”: il legislatore italiano ha scelto di intervenire sull’art. 34bis in questo momento, modificando la norma già presente nel Decreto 231, essendo ben consapevole del fatto che da qui ad un anno le norme europee del “pacchetto AML” raggiungeranno la piena operatività.
Siamo in un periodo di evoluzione: non solo perché le norme di cui parliamo sono già oggi “vigenti ma non operative”, ma anche perché la loro applicazione e interpretazione dipenderà dall’esito delle consultazioni pubbliche che AMLA sta conducendo in questi mesi e che proseguiranno nei prossimi.
Al termine di questo percorso, troveranno direttamente applicazione le norme del Regolamento 2024/1624 e la disciplina oggi vigente dovrà essere ulteriormente modificata in sede di recepimento della Direttiva 2024/1640. Avremo quindi un aggiornamento complessivo e sistematico della disciplina per cui le norme migliorative in tema di sanzioni che saranno recepite implicheranno una modifica coerente dell’art. 34bis appena riformato.
Il decreto attuativo dovrà stabilire cosa riversare nella banca dati. Il CNN si batterà per un set documentale limitato, proporzionato al rischio ed escludendo l’attività notarile estranea all’adeguata verifica, o dovremo caricare l’intero fascicolo antiriciclaggio di ogni atto?
Il CNN, nelle interlocuzioni istituzionali che precederanno l’emanazione del Decreto attuativo ex comma 8 dell’art. 34bis, si impegnerà certamente affinché i notai non siano tenuti ad eseguire adempimenti ulteriori rispetto a quelli cui sono già obbligati.
L’obiettivo è che il fascicolo dell’adeguata verifica della clientela non sia oggetto di trasmissione sistematica all’Organismo. Solo in casi specifici, quest’ultimo dovrebbe poterlo richiedere per ulteriori approfondimenti a fini di analisi interna.
Sempre nell’ottica di non gravare sull’operatività quotidiana degli studi notarili, proporremo che il set standard di dati e informazioni sia oggetto di un invio telematico mensile con scadenze coincidenti con quelle previste per l’estratto repertoriale o per i dati statistici notarili. L’idea infatti è quella di includere nella trasmissione i dati dell’estratto repertoriale mensile, del Modello Unico Informatico e del D.I.R.E., con l’aggiunta di un file di semplice compilazione contenente l’esito delle procedure di valutazione del rischio eseguite in relazione a ciascuna operazione.
E’ bene sottolineare che l’Organismo acquisirà esclusivamente i dati, le informazioni e i documenti utili a prevenire, individuare o accertare attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
La banca dati apre la strada a un controllo a tappeto e a distanza — anche automatizzato tramite intelligenza artificiale — su ogni atto di ogni notaio: un livello di vigilanza che nessun altro Paese UE riserva ai propri professionisti obbligati. Per la mancata alimentazione non sono previste sanzioni pecuniarie, ma una segnalazione al Consiglio distrettuale ai fini disciplinari, oltre a UIF, MEF e Guardia di Finanza “per le proprie valutazioni” (comma 11, lett. c). Non è, di fatto, una sanzione mascherata da leva disciplinare? Resta fermo il principio per cui la contestazione richiede comunque l’accesso ispettivo presso lo studio? Ed è previsto un contraddittorio con il notaio prima che la segnalazione parta?
Avremo procedure uniformi e oggettive alle quali ogni notaio avrà tutto l’interesse ad attenersi, per prevenire il rischio di commettere violazioni e per limitare l’entità delle eventuali sanzioni.
Oltre all’interesse individuale, c’è un interesse “di categoria” che deve essere considerato: la scelta del legislatore è frutto – da un lato – della considerazione della funzione pubblica esercitata dai notai e – dall’altro – della consapevolezza del grado di certezza e di affidabilità dei dati che (proprio per effetto di quella funzione pubblica) distingue l’atto del notaio dall’atto di qualsiasi altro professionista.
Il nuovo art. 34bis non si giustificherebbe se avesse ad oggetto la creazione di una nuova banca dati quale che sia: ha invece per presupposto la creazione di una banca dati di totale affidabilità, che consenta analisi pienamente attendibili e quindi utili per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
Obiettivi che, per essere raggiunti, richiedono la collaborazione fattiva di tutti i notai.
Il legislatore riconosce al Notariato un “posizionamento” nel sistema delle Istituzioni diverso e migliore rispetto al passato: è del tutto fisiologico, quindi, che l’Organismo comunichi con l’UIF, il MEF e la GDF.
Ed è altrettanto fisiologico che il Consiglio Notarile Distrettuale sia informato in merito ad eventuali inosservanze da parte di un notaio che ha sede nel suo territorio di competenza.
Il notaio non deve temere l’attività di controllo: da un lato perché le linee guida che saranno emanate ai sensi del comma 10 – non a caso richiamato nel comma 11 – costituiranno il presupposto per una collaborazione costante tra lui e l’Organismo; poi, perché il provvedimento di cui al comma 11 fisserà modalità e termini per il controllo sulla base dell’approccio basato sul rischio e nel rispetto del principio di proporzionalità; infine, perché il CND resterà unico e autonomo titolare dell’esercizio del potere disciplinare, senza alcuna ingerenza (che la legge non consentirebbe) da parte dell’Organismo né del CNN.
L’Organismo è pensato per facilitare la lotta al riciclaggio, non certo per sottoporre i notai a maggiori controlli né per privarli delle loro garanzie. Non potrà quindi esserci nessun automatismo nel muovere contestazioni a carico del notaio.
Il Nucleo speciale di polizia valutaria riceverà informazioni per costruire il profilo di rischio di ciascun notaio, rendendo la categoria la più monitorata tra le libere professioni. Con quali criteri sarà costruito il profilo? Il notaio potrà conoscerlo e contestarlo? Il profilo di rischio “basso” costituirà una attenuante/ potrà essere valorizzato a difesa del notaio in caso di contestazione di omessa segnalazione?
E’ bene, in primo luogo, sottolineare come l’invio di informazioni da parte dell’Organismo al Nucleo speciale di polizia valutaria utili alla valutazione del profilo di rischio dei notai sarà regolato da un apposito protocollo d’intesa, che disciplinerà i criteri per tale valutazione, il diritto di informazione del notaio e il valore che il diverso livello di rischio potrà avere ai fini della difesa del notaio stesso.
C’è un altro aspetto che mi preme sottolineare: il fatto che l’Organismo svolga un ruolo di intermediazione tra i notai e chi controlla il loro operato ha una grande importanza “strategica”, se si pensa alle posizioni assunte da AMLA nei confronti dei soggetti obbligati appartenenti al Settore non finanziario. In tutti gli RTS presentati per la pubblica consultazione, emerge la tendenza di AMLA ad estendere ai soggetti non finanziari ledisposizioni dettate per i soggetti finanziari.
In tutte le pubbliche consultazioni degli RTS abbiamo argomentato, e continueremo a farlo, la nostra contrarietà a tale omologazione, ma AMLA continua a muoversi in tale direzione: da ultimo, proprio in relazione a un importante RTS sul tema della valutazione e classificazione del profilo di rischio intrinseco e residuo dei soggetti obbligati.
Le criticità di tale modello, che conduce a una valutazione del rischio su base individuale anziché aggregata, sono evidenti. E allora si dimostra nuovamente l’utilità dell’Organismo: i notai non saranno lasciati soli nella gestione di oneri derivanti dalle nuove norme, come invece verosimilmente avverrà per altri soggetti obbligati che avranno la necessità di affidarsi a consulenti privati, con maggiori costi e con rischi sia sul piano della privacy che della sicurezza dei dati.
Gli atti registrati sono già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria per effetto della registrazione fiscale: il riversamento integrale non si pone in tensione con l’art. 43 del D.P.R. 445/2000 e con il divieto di duplicazione degli adempimenti? Tralasciando per ora i costi di studio: quali correttivi, semplificazioni o strumenti informatici il CNN metterà a disposizione degli studi?
No. Come già detto, si farà in modo che il notaio trasmetta documenti, dati e informazioni che già trasmette ad altri fini, con scadenze che sono già previste per altri invii.
Il notaio sarà agevolato dall’utilizzo di un vademecum operativo che sarà realizzato sulla base delle nuove regole tecniche e delle nuove linee guida. Per completare questo “manuale pratico” si sta anche pensando ad un aggiornamento del software per la valutazione del rischio.
Il nuovo art. 34-bis, co. 11 lett. c) attribuisce al CNN una funzione di controllo ulteriore rispetto alle competenze dei Consigli notarili distrettuali e delle autorità pubbliche. Con quali risorse e con quali garanzie di uniformità applicativa sul territorio nazionale i CND eserciteranno questo nuovo ruolo?
Non ci sarà nessun nuovo onere a carico dei CND. Il CNN emanerà, in base al comma 11 dell’art. 34bis, un provvedimento in base al quale – tra l’altro – l’Organismo informerà il CND di appartenenza dell’inosservanza da parte del singolo notaio delle prescrizioni dello stesso art. 34bis.
Non è vero che la norma attribuisce al CNN una funzione di controllo ulteriore rispetto alle competenze del CND: il CNN si limiterà ad informare il CND e la promozione di un procedimento disciplinare sarà “eventuale” e rimessa alle valutazioni indipendenti del medesimo CND, unico organo di categoria che è, e resta, competente a tale fine. Del resto, è ciò che già avviene oggi quando il CND viene informato dell’emissione di un decreto sanzionatorio a carico di un suo iscritto.
Siamo tutti consapevoli del fatto che i costi di gestione di un procedimento possano scoraggiare un Consiglio Distrettuale dall’esercizio dell’azione disciplinare; come pure della disomogeneità che si registra tra diversi territori nell’applicazione delle regole disciplinari. Sono questioni aperte e discusse da molto tempo, che certamente il nuovo art. 34bis, comma 11, non aggraverà: anzi, dalla omogeneità delle situazioni che potranno essere oggetto di informativa potrebbe discendere una maggiore uniformità applicativa.
Oltre al costo per gli studi notarili (adeguamento dei gestionali, classificazione documentale, controllo dei flussi e formazione), ci sarà anche il costo dell’organismo e dell’infrastruttura che graverà sulla dotazione ordinaria del CNN. Quali sono i costi iniziali e ricorrenti stimati per CNN, Consigli distrettuali e studi di diversa dimensione?
Il Notariato italiano – a differenza del Notariato spagnolo quando diede avvio del suo progetto – possiede una struttura informatica sia all’interno degli studi notarili sia a livello centrale, presso Notartel. Questo permetterà che il progetto venga avviato senza disagi operativi per gli studi e senza aggravio di costi a carico dei notai.
In fase di avvio dovranno essere affrontati costi per la tecnologia e per le infrastrutture informatiche, ma ci avvarremo anche di quelle già disponibili. A ciò occorrerà aggiungere il costo del personale dell’Organismo destinato all’analisi dei dati, alle attività di supporto ai notai e alla gestione dei rapporti con le altre Istituzioni: a tal proposito, la norma consente peraltro di ricorrere, ove possibile, all’istituto dell’avvalimento e quindi di utilizzare risorse umane già presenti all’interno della struttura del CNN.
Ai notai non sarà richiesto di sostenere dal punto di vista economico il progetto: il Consiglio Nazionale dispone delle risorse necessarie per la “fase di lancio”.
Trattando dei costi, è bene sottolineare nuovamente che la piena operatività del “pacchetto AML” comporterà un fisiologico incremento di obblighi a carico dei professionisti, anche per via della tendenza dell’AMLA ad una graduale equiparazione del settore non finanziario al settore finanziario. Tutto ciò implicherebbe a carico dei notai un inevitabile incremento dei costi di struttura, che la nascita dell’Organismo – svolgendo attività di assistenza alla Categoria, con supporto giuridico e di analisi – potrà in larga parte neutralizzare.
Gli atti notarili contengono spesso dati sensibili — salute, orientamento sessuale, vicende giudiziarie — che il cliente condivide con il notaio per fiducia, senza immaginare che finiscano in un archivio centralizzato accessibile a cinque autorità. Come si concilia questo con i principi di minimizzazione del GDPR? Cosa ha rilevato il Garante Privacy nel parere del 26 marzo 2026, ed è prevista un’informativa specifica per i clienti?
Consideriamo in primo luogo che la norma ha superato il vaglio degli Uffici Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Giustizia, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero per gli Affari Europei, del Garante per la protezione dei dati personali e dell’Autorità per la cybersicurezza nazionale.
Poi, le regole tecniche di cui al comma 9 avranno, tra i molteplici scopi, la definizione: delle modalità con le quali i notai alimenteranno la banca dati, rettificheranno e aggiorneranno i dati e le informazioni in essa contenuti; delle modalità tecniche con le quali l’Organismo provvederà al trattamento dei dati e alla loro analisi; dei requisiti tecnici e di sicurezza informatica specifici per la gestione dei dati al fine di assicurarne la protezione, l’autenticità, l’integrità e la riservatezza.
Tutte le regole tecniche potranno essere emanate solo previo parere del Garante per la protezione dei dati personali e sentita l’Autorità per la cybersicurezza nazionale.
Una volta riversati, chi è titolare del trattamento dei dati contenuti nell’archivio? Quali usi ne possono fare i soggetti accedenti? E qual è il regime di responsabilità — civile, disciplinare, in materia di protezione dei dati — del notaio, del CNN e dell’organismo per accessi abusivi, violazioni di sicurezza o utilizzi ultronei?
Anche il Decreto che verrà emanato dal MEF di concerto con il Ministero della Giustizia ai sensi del comma 8 – che disciplinerà tra le altre cose le modalità di accesso ai dati da parte dello stesso MEF, dell’UIF, della GDF, della DNA e della DIA – sarà adottato sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l’Autorità per la cybersicurezza nazionale (oltre che il CNN).
E’ bene sottolineare che ciascuna delle Autorità e delle Istituzioni che potranno accedervi potrà utilizzare i dati e le informazioni solo al fine di accertare fattispecie di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, non per attività di indagine dirette ad altri scopi o attinenti ad altre materie.
Le modalità tecniche con cui l’Organismo tratterà i dati trasmessi saranno definite, come ricordato, dalle regole tecniche che il CNN emanerà ai sensi del comma 9.
Ognuno dei soggetti interessati (incluso il singolo notaio) risponderà entro i limiti del perimetro in cui il trattamento dei dati e delle informazioni gli è affidato. La normazione secondaria chiarirà la definizione di tale perimetro.
Come si concilia il nuovo sistema con il regime di segretezza assoluta, tutelato anche penalmente e posto anche a tutela dell’incolumità del segnalante? Chi garantisce che dall’archivio — accessibile a una pluralità di autorità — non sia ricostruibile, anche indirettamente, l’esistenza di una segnalazione e l’identità del suo autore?
L’accesso ai dati da parte delle Autorità di cui all’art. 34bis, comma 6, avverrà previa richiesta trasmessa al Direttore dell’Organismo; e con modalità idonee a proteggere la riservatezza e l’anonimato dei notai che alimentano la banca dati nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 38 del Decreto 231.
I dati, i documenti e le informazioni relativi alla valutazione e alla trasmissione di segnalazioni di operazioni sospette saranno conservati in ambiente logicamente separato, con profili di accesso rafforzati. L’informazione relativa all’avvenuta segnalazione, l contenuto della segnalazione e l’identità del segnalante sono conoscibili solo nei casi e nei limiti previsti dallo stesso art. 38 Decreto 231.
La categoria si era espressa contro questa impostazione, e nessun altro organismo di autoregolamentazione ha percorso questa strada: perché il CNN ha accettato — o promosso — un regime speciale per i soli notai? Il modello spagnolo dell’Órgano Centralizado de Prevención, citato come ispirazione, opera su flussi mirati e accede ai dati dell’intera pubblica amministrazione per supportare i notai nell’analisi del rischio; qui il flusso pare invertito: il notariato conferisce tutto e riceve un riscontro di utilità ancora incerta. Perché non si è ottenuta almeno la reciprocità informativa?
Per rispondere, bisogna partire dall’osservazione della situazione attuale: in presenza di regole incerte e suscettibili di interpretazione e di applicazione disomogenea, i notai sono esposti da molti anni al rischio di controlli rispetto ai quali è difficile esercitare a pieno il diritto di difesa nonché all’irrogazione di sanzioni determinate secondo criteri anch’essi disomogenei, molto spesso insostenibili.
E’ una situazione divenuta inaccettabile, che si è determinata e consolidata a dispetto della nostra costante collaborazione con le Istituzioni coinvolte nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e del grande numero di segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dai notai (non paragonabile a quello delle SOS inviate da altri professionisti).
Fin dall’inizio del suo mandato, il CNN in carica si è posto il cambiamento di questa situazione come obiettivo politico prioritario. L’istituzione dell’Organismo consente di valorizzare in modo pieno la certezza e l’affidabilità dei dati e delle informazioni creati dai notai e di ottenere per tutti i colleghi, grazie a questo e all’osservanza di regole finalmente omogenee e di facile applicazione, i vantaggi di cui ho parlato con riferimento alla prevenzione delle violazioni e alla riduzione delle sanzioni.
Nel modello spagnolo convivono due diverse entità: Indice Unico Informatizado Notarial e Organo Centralizado de Prevencion del Blanqueo de Capitales. Il nuovo art. 34bis descrive un sistema diverso: un Organismo unico che opera attraverso la banca dati collegata al sistema di conservazione del Notariato e che ricomprende al suo interno tanto la struttura dedicata alle attività di supporto giuridico a vantaggio dei notai quanto la struttura dedicata all’analisi e alla restituzione dei flussi di riscontro.
I notai saranno aiutati sia nella corretta alimentazione della banca dati sia nella decisione di trasmettere una SOS. L’esigenza di una reciprocità informativa è pienamente realizzata.
Le dimissioni di un componente di rilievo della Commissione antiriciclaggio sono circolate solo sui social, senza alcuna comunicazione istituzionale del CNN: come mai, e quale valutazione ne dà il Consiglio? È inoltre vero che alle audizioni ministeriali il notariato si è presentato senza rappresentanti della Commissione antiriciclaggio in carica, salvo uno, peraltro esponente di consiliature precedenti?
Comincio dalla rappresentanza. Il Presidente Vito Pace, fin dall’inizio del suo mandato, ha assunto in prima persona la delega per la gestione dei rapporti politici e istituzionali nell’ambito di questa materia. La definizione degli indirizzi politici e la scelta delle persone da cui farsi affiancare come pure di quelle che partecipano con lui agli incontri istituzionali rientrano pienamente nelle sue prerogative. Aggiungo che questo corrisponde a un’assunzione di responsabilità che deve essere apprezzata, considerata la portata dell’obiettivo politico. Inoltre ricordo che il Presidente ha sempre informato l’intero Consiglio Nazionale e – in più occasioni – la categoria sugli sviluppi di questa iniziativa (anche attraverso le pagine di questo giornale).
Le Commissioni del CNN e i loro componenti non hanno una funzione di rappresentanza politica (per la quale difetterebbero di ogni legittimazione elettorale): hanno il compito di dare un supporto tecnico all’azione politica del Presidente e del Consiglio Nazionale.
Quanto alla trasparenza interna, mi preme sottolineare come questo ruolo sia stato, nel caso specifico, valorizzato in maniera molto convinta da parte del Presidente (e, con lui, da parte mia e del Segretario). Nelle settimane immediatamente precedenti la pubblicazione della nuova norma sulla Gazzetta Ufficiale, il Presidente ha convocato in prima persona ben due riunioni della Commissione Antiriciclaggio, per chiedere a tutti i suoi componenti la disponibilità a dare il loro apporto tecnico per la buona riuscita dell’iniziativa e per comporre gruppi di lavoro dedicati alle attività che attendono il CNN in questi mesi.
Un gruppo si occupa della definizione dei dati e delle informazioni che verranno trasmessi all’Organismo; il secondo di elaborare il vademecum operativo del notaio (quindi, del contenuto delle future regole tecniche e linee guida); il terzo di studiare e monitorare l’evoluzione della normativa nel periodo che condurrà alla piena operatività del “pacchetto AML”.
Ogni gruppo è guidato da uno dei tre Coordinatori della Commissione e vede partecipare, in veste di “supervisore”, uno dei componenti dell’Ufficio di Presidenza (il Presidente, il sottoscritto quale suo Vice e il Segretario).
Non esiste alcun obbligo di “comunicazione istituzionale” del CNN circa le dimissioni di un componente di una Commissione. Posso solo dire che nel caso specifico tali dimissioni sono state comunicate e motivate all’indirizzo del Presidente e che hanno ricevuto da parte sua una risposta di grande apprezzamento per la trasparenza dimostrata dal collega: uno scambio caratterizzato dalla più ampia correttezza istituzionale reciproca.
La notizia degna di nota, però, è che tutti i componenti della Commissione – con la sola eccezione del collega a cui si fa riferimento – hanno dato la loro adesione alla richiesta del Presidente e sono costantemente impegnati per la buona riuscita dell’iniziativa.
Molto si deciderà negli atti attuativi: il decreto MEF-Giustizia entro 180 giorni dall’entrata in vigore (dunque entro il 19 gennaio 2027), le regole tecniche del CNN entro i successivi trenta giorni, le linee guida entro sessanta. Su quali punti il Consiglio intende battersi in quelle sedi e con quale leva?
Siamo impegnati, e abbiamo valide ragioni per essere convinti che saremo ascoltati, affinché il Decreto di cui al comma 8, le regole tecniche di cui al comma 9, le linee guida di cui al comma 10 e il provvedimento di cui al comma 11 contribuiscano tutti insieme alla reale espressione di un approccio basato sul rischio e concretizzazione del principio di proporzionalità.
I notai saranno – come avviene già oggi, non dimentichiamolo – chiamati a fare tutti la loro parte. Ma potranno riuscirci grazie a regole certe, chiare, di facile applicazione e uniformi, che consentano loro di prevenire la commissione di qualsiasi violazione e di essere quindi al riparo dall’irrogazione di sanzioni.
I prossimi mesi saranno molto impegnativi per la costruzione dell’Organismo e di tutte le sue articolazioni interne. Poi dovremo occuparci di renderlo operativo e fare andare il nuovo sistema a regime.
Nel frattempo, continueremo a interloquire con le Istituzioni sia nazionali che europee, cercando di incidere sulle scelte di queste ultime in vista di un ulteriore miglioramento del quadro normativo.