Carta d’identità cartacea: cosa cambia (davvero) per il notaio dal 3 agosto 2026

Il Decreto Legge 26 giugno 2026, n. 108, e la Circolare del Ministero dell’Interno n. 58/2026 hanno acceso i riflettori su una scadenza che riguarda da vicino la nostra attività quotidiana: dal 3 agosto 2026 le carte d’identità cartacee perdono validità, a prescindere dalla data di scadenza indicata al momento dell’emissione.

Il punto di partenza è il Regolamento UE 2025/1208 del 12 giugno 2025, che impone la transizione verso il documento elettronico (CIE, Carta di Identità Elettronica).

Vediamo cosa significa in concreto per chi, ogni giorno, deve identificare le parti di un atto.

La regola generale, e perché non basta

A partire dal 3 agosto, la carta cartacea smette di essere un documento di identità valido. Questo vale anche per le carte non ancora scadute secondo il termine indicato all’emissione: il Regolamento UE prevale sulla scadenza nazionale.

Le due eccezioni previste dall’art. 11 del D.L. 108/2026

Il decreto introduce due deroghe temporanee, ma con perimetri molto diversi tra loro — ed è qui che serve prestare attenzione.

Comma 1 – rapporti contrattuali già stipulati. Se un rapporto contrattuale è stato stipulato entro il 3 agosto 2026 utilizzando la carta cartacea per identificare le parti, il documento resta valido ai fini di quel rapporto fino alla sua naturale scadenza. Non serve alcuna sostituzione per la prosecuzione del rapporto.

Comma 2 – fase transitoria fino al 31 gennaio 2027. In questo periodo, la carta cartacea non scaduta può ancora essere usata per il riconoscimento della persona, ma solo in relazione a un elenco specifico di attività: prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative, notifica di atti giudiziari, ritiro/deposito di denaro presso banche o altri istituti finanziari (compresa la pensione), rapporti con la Pubblica Amministrazione. È una deroga di natura eccezionale, non estensibile in via analogica: la stessa nota dell’Ufficio Legislativo della Presidenza del Consiglio richiama, come precedente sistematico, la disciplina in materia elettorale (art. 57 D.P.R. 361/1957), che ammette l’uso di un documento scaduto purché idoneo ad assicurare l’identificazione del votante.

Il punto decisivo per i notai: la stipula di nuovi atti

Né il comma 1 né il comma 2 coprono l’identificazione delle parti in un nuovo rapporto contrattuale stipulato dopo il 3 agosto 2026. Anzi, la nota di chiarimento dell’Ufficio Legislativo lo dice espressamente: dal 3 agosto non potranno più essere utilizzate le carte cartacee — anche se non ancora scadute — per l’attivazione di nuove identità digitali o per la stipula di nuovi rapporti contrattuali.

Un atto notarile di nuova stipula pare rientrare pienamente in questa categoria. Ciò significa che, dal 3 agosto 2026, per identificare le parti in un atto nuovo occorrerà necessariamente la CIE, il passaporto, o altro documento equipollente — la carta cartacea, anche perfettamente in corso di validità secondo la vecchia scadenza, non sarà più sufficiente.

I documenti equipollenti (art. 35 D.P.R. 445/2000)

In assenza di CIE, restano validi ai fini dell’identificazione:

Il nuovo documento di identità provvisorio

Una novità del testo in commento è contenuta nell’art. 11, commi 3 e 4, che introduce un documento provvisorio, di durata massima sei mesi e non rinnovabile, escluso dal campo di applicazione del Regolamento UE.

Questo documento provvisorio sarà rilasciato dal Sindaco nei soli casi di urgenza (art. 3 R.D. 773/1931), è valido anche per l’espatrio (con la riserva che alcuni Stati esteri potrebbero non accettarlo), e potrà essere rilasciato fino al 31 dicembre 2027, in attesa del rilascio della CIE, alla quale dovrà essere riconsegnato al momento del ritiro. Il modello definitivo sarà adottato con decreto interministeriale.

Una nota organizzativa

Sarà attivata una piattaforma centralizzata, integrata con CIEOnLine e PagoPA, per la riscossione anticipata del corrispettivo dovuto ai Comuni per il rilascio della CIE: un elemento utile da tenere presente per orientare i clienti che devono ancora richiederla, in vista della riduzione dei tempi di attesa allo sportello.

In sintesi, per l’attività di studio occorre sapere che:

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Il D.L. 108/2026 dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni: le disposizioni restano, allo stato, provvisorie.

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